Competenza del Console alla nomina dell'amministratore di sostegno per il cittadino italiano residente all'estero. (Corte Cost., n. 51 del 18 febbraio 2010)

Anche il Console può nominare o sostituire l'amministratore di sostegno per il cittadino italiano che sia residente all'estero.

Commento

(di Daniele Minussi)
La norma sospettata di illegittimità costituzionale era rappresentata dall’art. 34, d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari). Essa stabilisce, fra l’altro, che il console “esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare” (1° co. art.34 cit.). Nessuna modificazione è stata introdotta per effetto dell'emanazione della l. 2004, n. 6, la cui portata del tutto generale permane integra anche in esito alla introduzione della figura dell'amministrazione di sostegno. Va peraltro rilevato che il D.p.r. citato è stato abrogato dal D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71.

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