Come si trascrive un atto di vendita immobiliare avente ad oggetto un fabbricato in corso di accatastamento? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21115 del 19 ottobre 2015)

Riguardo al fabbricato per il quale sia stata presentata una denuncia di variazione, ma non sia ancora seguita l'identificazione catastale definitiva, ai fini della validità della trascrizione non occorre che la nota riporti i dati catastali con i quali l'immobile era individuato nella precedente formalità, ma basta che essa indichi il numero di protocollo della denuncia di variazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si pronunzia in tema di modalità di compilazione della nota di trascrizione della vendita avente ad oggetto un immobile che si trovi in una situazione non definita catastalmente. Quando infatti non sia stata ancora attribuita l'identificazione catastale definitiva, essendo in corso un nuovo accatastamento che va a variare la precedente identificazione, si pone la questione di come indicare correttamente i dati di un bene che più non corrisponde a quello della precedente descrizione catastale, ma che ancora non ne ha una nuova. La risposta della S.C. è che risulta in tal caso sufficiente la menzione nella nota del numero di protocollo della denuncia di variazione presentata. Va tuttavia riferito come i dictum appaia oggi obsoleto alla luce della informatizzazione dell'Ufficio del Territorio e della indispensabilità della coerenza oggettiva resa cogente dalla L. 30 luglio 2010, n.122.

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