Collegamento negoziale "occasionale" e collegamento funzionale. (Cass. Civ., Sez. II, n. 19211 del 21 settembre 2011)

In caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ma ha senso parlare di collegamento occasionale? In tanto infatti di collegamento trattasi, in quanto sia istituibile un nesso tra distinti regolamenti negoziali tale che in qualche misura le vicende dell'uno abbiano a riverberarsi in qualche modo sull'altro e viceversa. Proclamare l'occasionalità del collegamento avrebbe il senso di negarne in radice la portata. Probabilmente l'espressione "collegamento occasionale" sta ad indicare una mera contestualità di negozi che sono in effetti nettamente distinti per il resto.

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