Collegamento negoziale e riqualificazione ai fini tributari anche quando gli atti siano stati registrati presso Uffici aventi diversa competenza territoriale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8792 del 5 aprile 2017)

Nel caso in cui gli Uffici che hanno registrato i singoli atti fra loro "concatenati" siano diversi, l'Agenzia delle entrate può liquidare l'imposta complementare di registro a seguito di riqualificazione per collegamento negoziale di pluralità di atti fra loro connessi (art. 20, T.U.R.), senza che sussista alcun vincolo di competenza territoriale a favore dell'Ufficio che ha registrato l'ultimo atto della sequenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sotto la lente di ingrandimento dei Giudici è stata posta una complessa operazione societaria in virtù della quale, aumentato più volte il capitale tramite conferimenti di rami d'azienda, l'intero capitale sociale della conferitaria era stato successivamente ceduto: se ne era dedotta l'effettiva cessione dell'azienda intera in capo alla società che aveva acquistato le partecipazioni sociali. Non può risultare d'ostacolo alla potestà di accertamento dell'AE il fatto della sottoposizione degli atti che compongono la complessa operazione sommariamente sopra descritta alla registrazione presso distinti uffici in quanto stipulati presso distinti notai roganti. Ciò premesso, la rilevanza del collegamento non determina, ai fini dell'individuazione dell'Ufficio competente a svolgere l'attività interpretativa, la prevalenza dell'ultimo, ben potendo anche il primo Ufficio interessato dalla richiesta di registrazione conoscere i termini della riqualificazione negoziale della intera fattispecie.

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