Collazione e quote di società. Natura giuridica delle partecipazioni sociali e conseguenze in tema di obbligazione collatizia e divisione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20258 del 25 settembre 2014)

La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell'art. 750 c.c., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia della S.C., da ambientare nel rarefatto campo delle decisioni in tema di natura giuridica dei cespiti soggetti ad obbligazione collatizia. Nel caso di specie la Corte di merito in primo grado aveva stabilito che oggetto della collazione dovevano essere i singoli beni facenti parte della società, le cui quote erano state oggetto di precedente liberalità donativa. Successivamente, era stato deciso nel senso che l'oggetto della collazione fosse direttamente la quota della società, come tale rappresentativa solo della misura dei diritti di partecipazione del socio, soggetto all'obbligazione collatizia per imputazione ai sensi del I° comma dell'art.750 cod.civ., come per i beni mobili in generale. Detta impostazione è stata confermata dalla S.C.

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