Cointestazione di buoni fruttiferi postali: donazione nulla per difetto di forma o valido contratto a favore di terzo (donazione indiretta)? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10991 del 9 maggio 2013)

La cointestazione di buoni postali fruttiferi, nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell' animus donandi, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il percorso logico della decisione è l'unico in grado di far salva la validità dell'operazione, altrimenti condannata alla nullità per difetto del formalismo proprio della donazione (vale a dire l'atto pubblico alla presenza di due testimoni). Infatti soltanto configurando la cointestazione dei titoli come donazione indiretta è possibile escludere l'atto dal predetto requisito formale. Occorre cioè configurare la detta cointestazione come acquisto di un bene operato in favore di altri con denari propri, secondo lo schema del contratto a favore di terzo.

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