Coacervo anche per le donazioni esenti dal 2001 al 2006: ambito di applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 346/1990. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 11677 dell’11 maggio 2017)

L'art. 57 del D.Lgs. n. 346/1990 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione, occorre tener conto anche delle donazioni effettuate dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006. A tale affermazione induce l'interpretazione letterale della norma secondo cui rilevano "...tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma III, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma IV, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli artt. 55 e 59". La norma, dunque, fa riferimento a tutte le donazioni intese in senso civilistico come atti di liberalità del donante a favore del donatario e non esclude le donazioni che erano fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006. Una diversa interpretazione dell'art. 57 citato comporterebbe la reintroduzione di una esenzione che non è prevista dalla lettera della norma e sembra anzi contrastare con la ratio legis che, in un'ottica costituzionalmente orientata, va individuata nella volontà del legislatore di determinare l'imposta in proporzione alla capacità contributiva, e dunque tenendosi conto del fatto che il beneficiario di donazioni che, nel loro complesso, superano di valore il milione di euro non può ragionevolmente godere della franchigia prevista. Diverso principio dovrebbe affermarsi nel caso in cui il legislatore riduca l'importo della franchigia perché in tal caso non sarebbe esigibile l'imposta proporzionale sulla base della nuova franchigia, pena l'applicazione retroattiva della legge di imposta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il coacervo si applica in riferimento alle donazioni eseguite nell'intervallo temporale intercorrente tra il 25 ottobre 2001 e il giorno 28 novembre 2006: questo è il succo della pronunzia qui in commento. Giova osservare come, nel periodo citato fosse stata eliminata, in relazione alle donazioni ed alle successioni, qualsiasi forma di tassazione, dovendo per l'effetto tutte le liberalità essere considerate come esenti da imposta.

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