Clausole di stile genericamente riferite allo "stato di fatto" e costituzione di servitù prediale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18349 del 25 ottobre 2012)

Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale effetto ha l'inserimento in atto delle c.d. clausole di stile? Non ne ha alcuno sotto il profilo dell'insussistenza di una reale volontà negoziale delle parti...
Quale rilevanza potrebbe avere allora la clausola della vendita in forza della quale "il bene viene ceduto nello stato di fatto e di diritto attuale, con tutti i diritti, i pesi, i vincoli le servitù legalmente esistenti..."?

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