Clausole di esonero da responsabilità a carico del notaio e successione mortis causa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4485 del 25 febbraio 2014)

Non sussiste l’illecito disciplinare e deve dunque essere annullata la sanzione disciplinare a carico del notaio sul rilievo di aver fatto ricorso - in numerosi atti di pubblicazione di testamento olografo e di attivazione di testamenti pubblici - a clausole di esonero dall’obbligo di trascrivere i relativi acquisti immobiliari mortis causa, dovendosi osservare che sono soltanto i legati immobiliari a dover essere trascritti, non richiedendosi per l’acquisto del diritto l’accettazione del legatario, e non anche le istituzioni di erede ex re certa, ove pure vi fosse (stato) un atteggiamento negligente, il limitarsi a farsi corrispondere onorari e spese per le prestazioni effettivamente erogate non può essere ragionevolmente inteso come indice sicuramente rivelatore di un intento di slealtà e di concorrenza indebita nei confronti della classe notarile nel suo insieme, perché ciò significherebbe attribuire una polarizzazione soggettiva della condotta professionale che non è necessariamente implicata dalla semplice trascuratezza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mentre la trascrizione del lascito a titolo di legato deve essere necessariamente trascritta (art.2648 I comma cod.civ., stante l'automaticità dell'acquisto del legato), non altrettanto è a dirsi per quanto attiene la formalità in relazione all'istitutio ex re certa che sia contenuta in un testamento olografo da pubblicare (dovendo subentrare autonoma accettazione, da debitamente trascrivere). Il notaio che non vi provvede, pertanto, ove debitamente esonerato, non pone in essere un illecito sanzionabile disciplinarmente se il compenso richiesto non comprende la relativa voce di costo, tenuto altresì conto della susseguente indispensabilità di procedere alla trascrizione della denunzia di successione.

Aggiungi un commento