Clausola risolutiva espressa, contratto preliminare, domanda di adempimento e, successivamente, di risoluzione del contratto.Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24564 del 31 ottobre 2013)

In caso di preliminare di vendita nulla osta a che il creditore, dopo avere chiesto in giudizio l'adempimento della prestazione, possa, nel corso conseguire la manutenzione dal contratto, avvalersi della clausola risolutiva espressa, non essendovi alcuna ragione per negare lo ius variandi ammesso in generale dall'art. 1453, comma II, c. c.. Infatti, finché il contratto non sia risoluto (e ciò si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva), il creditore ha diritto di optare per l'adempimento: e questa sua richiesta, come non gli preclude la facoltà di agire giudizialmente in risoluzione costitutiva ex art. 1453 c.c., così non gli impedisce neppure la facoltà di instare per lo scioglimento del contratto in correlazione con la clausola risolutiva espressa, di cui intenda avvalersi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che la parte non inadempiente possa, dopo aver instato per la manutenzione del contratto, mutare parere domandandone la risoluzione è cosa pacifica, corrispondendo al modo di disporre dell'art.1453 cod.civ..
Il meccanismo viene confermato anche nel caso in cui, essendo stata predisposta una clausola risolutiva espressa, il sindacato relativo alla gravità dell'inadempimento non ha modo di porsi, avendo le parti predeterminato tale aspetto. Nè la mancata attivazione della clausola potrebbe essere interpretata come atto di tolleranza preclusivo di un'eventuale successivo ripensamento del contraente non inadempiente nel corso del giudizio.

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