Circostanze specifiche ed eccezionali aggravanti il danno biologico. Prova delle stesse. Pericolo di duplicazioni risarcitorie. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23778 del 7 novembre 2014)

Il grado di invalidità permanente espresso da un parere medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo “tenuto conto della gravità delle lesioni”.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema non è certo di quelli recenti. Danno alla vita di relazione, danno estetico, esistenziale e così via, rappresentano tutti tentativi di pervenire alla valorizzazione del pregiudizio subito da una persona nelle proprie molteplici estrinsecazioni personali. E' nota al riguardo l'esigenza di contenere la proliferazione delle istanze risarcitorie che altrimenti condurrebbe ad una ingiustificata lievitazione del peso economico del risarcimento. Il vero nodo consiste allora in quali siano quelle "circostanze specifiche ed eccezionali" di cui fa menzione la S.C. e che possono essere poste a fondamento del ristoro di ulteriori pregiudizi rispetto al danno biologico. Nel caso di specie la Corte di merito aveva non soltanto liquidato il danno biologico e quello morale, ma poi aveva liquidato una somma ulteriore per tenere conto del danno alla vita di relazione, sessuale, estetico ed esistenziale. Ha osservato tuttavia la S.C. come tali voci non fossero in alcun modo escluse dalla conseguenze del danno alla salute già liquidato come danno biologico.

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