Chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari: onere di redazione dell’inventario per il chiamato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5152 del 30 marzo 2012)

In tema di successione ab intestato, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma III, c.c. e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c.. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel primo comma di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione devoluzione deve intendersi come sinonimo di delazione, ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
I Giudici hanno tratto dalla norma (art.480 cod.civ.) che prevede la rimarchevole eccezione rispetto al principio "contra non valentem agere non currit praescriptio" la conclusione che la delazione, una volta apertasi la successione, sia simultanea rispetto a tutti i chiamati, quand'anche in subordine. Ciò rende indispensabile per coloro che si trovassero nel possesso dei beni ereditari (quand'anche l'operatività della loro delazione fosse subordinata al venir meno della delazione in favore dei primi chiamati) il compimento delle operazioni inventariali ai fini del mantenimento del relativa beneficio.
Nel senso della natura simultanea della delazione anche in riferimento ai chiamati in subordine, sia pure limitatamente alla successione ab intestato, cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 8737/93.

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