Chi scegliere quale amministratore di sostegno? Va bene anche il coniuge in seconde nozze se pure il beneficiario ha avuto figli anche dal precedente matrimonio (Appello di Napoli, sent. n. 1760 del 13 novembre 2015)

Il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata: ne consegue che la scelta ben può cadere sul coniuge non separato del beneficiario e non su di un professionista esterno come un avvocato nonostante i contrasti in famiglia per aspettative ereditarie dei figli, laddove è stato sempre il coniuge a provvedere ai bisogni quotidiani della persona in difficoltà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nessuno può ovviamente dubitare che a svolgere la funzione di amministratore di sostegno sia la coniuge del beneficiario. Il problema era costituito, nella fattispecie, dal fatto che quest'ultimo aveva avuto figli sia dal primo matrimonio, sia dal secondo e che già esistevano disarmonie tra loro per motivi di carattere economico. Ma le aspettative ereditarie nulla hanno a che fare con la protezione degli interessi della persona in difficoltà, nel cui esclusivo interesse deve essere disposta la scelta del soggetto che se ne assumerà la cura. Respinta, conseguentemente, l'istanza di nomina di un avvocato estraneo alla famiglia, quale garante degli equilibri al di sopra delle parti.

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