Chi ha comprato la "prima casa" che rivende prima del quinquennio ed appalta la costruzione di una nuova "prima casa" su terreno di sua proprietà conserva la agevolazioni fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24253 del 27 novembre 2015)

In tema di agevolazioni fiscali correlati all'acquisto della prima casa, il contribuente che entro il termine di un anno dalla fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, nota II bis, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alieni il primo immobile e realizzi su un terreno di sua proprietà un fabbricato destinato ad abitazione principale conserva i benefici fiscali di cui alla suindicata disposizione normativa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Possono essere mantenute le agevolazioni fiscali "prima casa" anche quando, ceduta quest'ultima prima del decorso del periodo di tempo minimo, non già si proceda acquistando un altra "prima casa", ma semplicemente si proceda alla sua edificazione?
La risposta della S.C., per nulla scontata, è affermativa. Viene meno la causa di decadenza dai benefici non soltanto nell'ipotesi di riacquisto entro l'anno di una ulteriore unità abitativa da adibire a "prima casa", ma anche l'acquisto a titolo originario per accessione rispetto al terreno già di proprietà del contribuente, dell'immobile la cui realizzazione sia stata appaltata da costui. D'altronde con la circolare 44/E 2004 l'AE aveva provveduto a chiarire come valesse ad escludere la decadenza dalle agevolazioni anche il semplice acquisto entro un anno dalla vendita della "prima casa" di terreno sul quale si intendesse procedere all'edificazione.

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