Chi ha comprato la "prima casa" che rivende prima del quinquennio ed appalta la costruzione di una nuova "prima casa" su terreno di sua proprietà conserva la agevolazioni fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24253 del 27 novembre 2015)
In tema di agevolazioni fiscali correlati all'acquisto della prima casa, il contribuente che entro il termine di un anno dalla fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, nota II bis, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alieni il primo immobile e realizzi su un terreno di sua proprietà un fabbricato destinato ad abitazione principale conserva i benefici fiscali di cui alla suindicata disposizione normativa.