Cessioni di immobili e di aziende, costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi: l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini IRPEF (imposta plusvalenze), non può presumersi sulla mera base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7488 del 15 aprile 2016)

Deve essere confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento per Irpef in relazione alla plusvalenza riveniente dalla vendita di un terreno con destinazione urbanistica calcolata prendendo in considerazione il valore accertato ai fini dell'imposta di registro dovendosi osservare che nelle more del giudizio è intervenuto il decreto legislativo n. 147/15, il quale all’art. 5, comma III, prevede che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi e gli artt. 5, 5 bis, 6 e 7 del d.l. n. 446/97 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale e la norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore laddove il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative.

Commento

(di Daniele Minussi)
Viene fatta giustizia dell'automatismo tra accertamento del maggior valore ai fini dell'imposta di registro ed accertamento della corresponsione di un prezzo maggiore rispetto a quello dichiarato in riferimento all'imposta diretta sui redditi. Da sottolineare l'assai maggiore impatto economico di quest'ultima imposizione che, considerata la formazione di una presunzione automatica scaturente da una condotta non riconducibile al contribuente (la definizione del valore ai fini dell'imposizione indiretta infatti interviene tra fisco ed acquirente, rimanendovi estraneo il venditore) era in grado di determinare conseguenze notevolmente pregiudizievoli al di fuori del controllo del soggetto contro il quale dette conseguenze si producevano. Il d.lgs. 147/2015 ha una naturale portata retroattiva connessa al carattere interpretativo della normativa.

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