Vendita (rectius: "trasferimento eseguito a sistemazione della crisi coniugale") infraquinquennale effettuata al coniuge all'esito di accordo di separazione: permangono le agevolazioni "prima casa" fruite in sede di precedente acquisto. (CTR Roma, Sez. IX, sent. n. 2331 del 20 aprile 2015)

È illegittima la revoca della agevolazioni prima casa se la vendita infraquinquennale è stata effettuata al coniuge nell’ambito di un accordo di separazione consensuale. In questo caso, infatti, non si verifica l’intento elusivo e speculativo che giustifica la perdita dell’agevolazione in quanto l’immobile, acquistato per l’esigenza di coabitazione familiare, è stato trasferito integralmente ad uno dei due coniugi per soddisfare le esigenze abitative di questi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Uno dei coniugi "vende" la propria quota dell'appartamento acquistato insieme all'altro quale prima casa nell'ambito degli accordi patrimoniali di separazione personale consensuale prima dei cinque anni previsti dalla legge per il mantenimento delle predette agevolazioni. Quid juris? Mentre l'AF reputa che tale trasferimento quale "vendita" abbia l'effetto di costituire una cessione onerosa o gratuita infraquinquennale (ai sensi della nota II bis dell'art.1 della tariffa parte prima allegata al TUIR), di diverso avviso sono andati i Giudici. Altra cosa infatti da siffatte alienazioni sono le imprevedibili vicende dei rapporti personali tra coniugi, cui accedono vicende patrimoniali quali il trasferimento integrale dell'appartamento ad uno dei coniugi per soddisfare le esigenze abitative di costui. Insomma: l'aspetto causale del trasferimento diviene essenziale. (cfr. nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI-T, 2014/3753).

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