Cessione infraquinquennale della "prima casa" in esito ad accordo assunto in sede di separazione personale tra coniugi. Non si perdono le agevolazioni fruite in sede di acquisto. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 23225 del 13 novembre 2015)

Il contribuente che, in sede di separazione, trasferisca al coniuge la casa coniugale prima del decorso del quinquennio dall'acquisto per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, non decade dai relativi benefici atteso che l'immobile acquistato per essere destinato a casa familiare tale rimane.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se uno dei coniugi che insieme all'altro aveva proceduto ad acquistare con le relative agevolazioni la "prima casa" trasferisce la propria quota di metà all'altro coniuge nell'ambito degli accordi intesi a risolvere la crisi coniugale funzionali alla separazione personale e non provvede entro un anno a nuovamente acquisire una ulteriore "prima casa" non decade dalle agevolazioni già fruite. Vale infatti la considerazione della consistenza causale dell'accordo in questione: non si tratta, infatti, di una vendita o di un'alienazione "volontaria", ma di un trasferimento che viene operato con funzione solutoria nell'ambito della risoluzione della crisi del rapporto coniugale, rimanendo la abitazione a disposizione della famiglia (vale a dire dell'altro coniuge, ordinariamente affidatario della eventuale prole). Nello stesso senso altri precedenti: cfr. Cass. Civ. 3753/2014; CTR Roma IX sezione 2331/2015.

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