Cessione di singoli cespiti o cessione di azienda? Conseguenze tributarie: assogettamento ad imposta di registro e indetraibilità dell’iva. (CTR Roma, Sez. IX, sent. n. 4876 del 25 luglio 2016)

La natura di cessione frazionata di azienda è provata dalla stretta connessione tra le operazioni traslative poste in essere tra le parti, la medesima composizione sociale delle società coinvolte, la mancanza di valide ragioni economiche alla base dell’operazione e il risultato conseguito di riunire conclusivamente l’intero compendio aziendale in capo alla società per azioni in liquidazione.
In particolare, il fatto che le società coinvolte nell’operazione abbiano la stessa natura sociale, che il soggetto interposto non abbia mai utilizzato il bene, e che risultato dell’intera operazione sia quello di riunire conclusivamente l’intero compendio aziendale in capo alla società, dimostrano che l’interposizione nella cessione dell’immobile da parte del soggetto ha solo comportato una mancata sottoposizione ad imposta di registro e un'indebita detrazione dell'Iva effettuata dalla SPA: pertanto, la circostanza che quest’ultima venga costituita dopo la cessione dell’immobile è irrilevante, in quanto la costituzione è avvenuta nel momento in cui occorreva riunire in un unico soggetto le diverse componenti aziendali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il dilemma tra le due ipotesi (cessione dei singoli beni o cessione dell'intera azienda) è produttivo di conseguenze fiscali notevoli. Nella prima ipotesi infatti le vendita dei cespiti aziendali verrebbe ad essere naturalmente soggetta ad imposta sul valore aggiunto, mentre nel secondo caso risulterebbe applicabile l'imposta di registro sul corrispettivo complessivo della negoziazione. Evidente la notevole portata economica della differenza, dal momento che gli importi dell'IVA acquisti versata sono compensabili con quelli dell'IVA incassata sulle vendite, mentre quello dell'imposta di registro rappresenta semplicemente un costo.

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