Certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto. Consegna fatta dall'acquirente e dichiarazione in atto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5102 del 13 marzo 2015)

L'atto pubblico notarile non può essere dichiarato falso solo perché il professionista ha attestato di aver ricevuto il certificato di destinazione urbanistica dal venditore mentre invece il documento era stato recapitato nel suo studio, qualche giorno prima della stipula, da un incaricato dal compratore. Il solo profilo rilevante, perché idoneo a scongiurare la nullità dell'atto, è che il certificato di destinazione urbanistica sia allegato all'atto notarile. È irrilevante, pertanto che il documento venga consegnato al momento del rogito o nei giorni precedenti o che sia stato lasciato al notaio o a un suo collaboratore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ordinariamente il certificato di destinazione urbanistica viene richiesto, ottenuto e consegnato al notaio ai fini dell'allegazione all'atto di vendita a cura, spese ed opera della parte venditrice. E' quest'ultima infatti a dover curare gli aspetti relativi al bene che intende alienare e fa parte di ciò che ordinariamente incombe al venditore procurarsi il detto certificato e farne consegna all'ufficiale rogante. Per tale motivo è diventata una clausola di stile negli atti di trasferimento della proprietà di terreni che il notaio dia atto, allo scopo di farne allegazione (ciò che la legge richiede a pena di nullità della vendita) che il venditore gli ha consegnato il certificato di destinazione urbanistica. I Giudici hanno conseguentemente rilevato come non vi sia alcuna efficacia fidefaciente in detta asserzione, di modo che non si concreta il reato di falso ideologico in relazione ad essa quand'anche si dia prova del fatto che la consegna del certificato non è intervenuta da parte del venditore, bensì dell'acquirente o di una persona incaricata da parte di quest'ultimo.

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