Casss. Civ., sez. III, n. 7274/2008. Riduzione sistematica degli onorari notarili antecedente il tempo di vigenza dell'art. 2 decretro Bersani.

In materia di illeciti disciplinari, in difetto di una norma analoga a quella dettata dall'art.2, III comma, c. p., va applicata la legge vigente al tempo in cui l'infrazione è stata commessa e non la disciplina posteriore più favorevole. Conseguentemente, il comportamento disciplinarmente rilevante del notaio in materia di illecita concorrenza (nella specie mediante riduzione di onorari), commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, I comma, del d.l.n. 223/2006, convertito dalla l.n. 248/2006 - che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari prevedenti la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività libero professionali e intellettuali - deve essere valutato in base al disposto dell'art. 147, seconda ipotesi, della l. notarile n. 89/1913 , nel testo anteriore alla nuova formulazione di cui all'art.30 del d.lgs n. 49/2006, e del paragrafo a.3.1 della deliberazione del Consiglio nazionale del notariato 24 febbraio 1994 n. 1188. Pertanto, in riferimento all'attività esercitata anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 223/2006, la riduzione sistematica e persistente degli onorari chiesti alla clientela può costituire presupposto per l'accaparramento di clientela tale da rappresentare una violazione della deontologia professionale ed un contegno disdicevole per la professione notarile

Commento

La S.C. pone il principio secondo il quale, in tema di illecito disciplinare (violazione legge notarile) vale il principio "tempus regit actum" e non quello, più favorevole all'incolpato, della retroattività della norma più favorevole (cfr. III comma art.2 c.p.). Sulla valenza della c.d. "legge Bersani" in tema di riduzione degli onorari notarili si veda anche Cass. 9878/2008.

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