Cassazione Penale Sezione III 15509/2002. Duplicazione di un programma per elaboratore

E' configurabile il reato di cui all'art.171 bis della legge 633/1941 nel caso di duplicazione (anche parziale) di un programma per elaboratore. La stessa norma trova applicazione nel caso di copiatura del "codice sorgente". Nella condotta di duplicazione, la previsione del contrassegno Siae (articolo 181-bis della legge n. 633) non modifica affatto la portata dell'articolo 171-bis della legge 633/1941, che tutela il programma per elaboratore in sè (e non il "contrassegno" Siae).

Commento

Il nodo della decisione è costituito dall'affermazione in forza della quale è sufficiente copiare anche soltanto alcune righe del c.d. "codice sorgente" (che possano essere considerate "tipiche" del software oggetto di plagio) al fine di incorrere nel reato di cui all'art. 171 bis della l.633/1941 che punisce la duplicazione dell'opera dell'ingegno.
Al riguardo giova altresì distinguere tra duplicazione e riproduzione: riprodurre significa semplicemente creare copie con ogni mezzo a ciò idoneo (copiatura a mano, incisione, fotografia: cfr. l'art.13 l. 633/41). La duplicazione invece implica la produzione di copie perfettamente identiche da un originale unico. La Cassazione nell'"ambientare" quest'ultima definizione nell'ambito dei programmi per elaboratore, ha ritenuto che anche la copiatura di alcune righe del codice sorgente integrasse gli estremi della duplicazione.

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