Cassazione Penale Sezione III 15509/2002. Duplicazione di un programma per elaboratore
E' configurabile il reato di cui all'art.171 bis della legge 633/1941 nel caso di duplicazione (anche parziale) di un programma per elaboratore. La stessa norma trova applicazione nel caso di copiatura del "codice sorgente". Nella condotta di duplicazione, la previsione del contrassegno Siae (articolo 181-bis della legge n. 633) non modifica affatto la portata dell'articolo 171-bis della legge 633/1941, che tutela il programma per elaboratore in sè (e non il "contrassegno" Siae).