Cassazione Penale 4741/2000: Competenza dello Stato italiano per il reato di e-diffamazione

L'articolo 6 cod.pen., comma 2, stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, l'azione o l'omissione ovvero l'evento che ne sia conseguenza. La cosiddetta "teoria dell'ubiquità", dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l'evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato, come nel caso di specie, all'estero e conclusosi (con l'evento) nel nostro Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato Italiano.

Commento

Le nuove tecnologie manifestano notevoli potenzialità anche in relazione alla lesione dei diritti dei singoli. La diffamazione on line mediante la diffusione di notizie o dati in rete possiede un'intrinseca attitudine alla divulgazione che rende necessario "ripensare" alcuni principi in materia. La S.C. ha così deciso nel senso che la diffamazione via internet cui consegua la lesione della dignità di un cittadino italiano, debba essere considerata anche un reato di evento, come tale perfezionatosi in Italia, ciò che consente di attivare la potestà punitiva dello Stato italiano.

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