Cassazione Penale 33896/2001: Detenzione di software pirata a scopo commerciale equiparata alla detenzione per la commercializzazione

L'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore, ancor prima di essere riformato dalla legge 248/2000, sanzionava penalmente la detenzione di software pirata per "uso interno" nell'ambito di un'attività imprenditoriale caratterizzata da uno scopo commerciale. Pertanto, si deve ritenere che la "detenzione a scopo commerciale" sia equiparabile alla "detenzione per la commercializzazione". Lo scopo di lucro, indicato nella prima formulazione dell'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore (introdotto dal Dlgs 518/1992), si identifica in qualsiasi vantaggio di tipo patrimoniale, compreso il risparmio di spesa effettuato dall'imprenditore che utilizza programmi per elaboratore pirati.

Commento

L'interpretazione del "fine lucrativo" che qualificava la detenzione "a scopo commerciale" del software pirata anche prima dell'entrata in vigore della più severa normativa portata dalla l.248/2000 (fine lucrativo identificato nel perseguimento di qualsiasi vantaggio patrimoniale, in esso incluso anche il risparmio di spesa insito nella fruizione del programma senza avere corrisposto la relativa royalty), finisce per mettere in crisi la differenza tra la precedente formulazione dell'art.171 l.633/1941 e quella che deriva dall'introduzione della novella. In esito alla modificazione del predetto articolo attualmente è infatti punita anche la semplice detenzione di software pirata, indipendentemente dalla commercializzazione di esso.

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