Cassazione Penale 27677/2001: L'omessa denuncia del detentore di bene culturale non costituisce più reato

A seguito della riproduzione del reato di omessa denuncia della scoperta fortuita di cose mobili o immobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, già previsto dagli articoli 48 e 68 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ora effettuata con l'articolo 87 del dlgs 29 ottobre 1999, n. 490, non è più prevista dalla legge come reato l'omessa denuncia da parte del detentore del bene culturale.

Commento

Il nuovo testo dell'art.87 t.u. 1999 n.490 continua a prevedere per colui che scopre fortuitamente cose di interesse artistico o storico (le quali sono di proprietà dello Stato) un obbligo di denunzia immediata all'Autorità. Non è stato tuttavia riprodotto il III° comma dell'art.48 della previgente l.1939 n.1089, ai sensi del quale "agli stessi obblighi (vale a dire principalmente all'obbligo di denunzia) è soggetto il detentore delle cose scoperte fortuitamente". L'attuale testo del III° comma dell'art.87 del t.u. statuisce che il detentore sia tenuto agli "obblighi di conservazione e di custodia", nulla più disponendo relativamente all'obbligo di denunzia. Quest'ultimo viene sanzionato dall'art.126 del t.u. a carico del solo scopritore.
Non sarebbe tuttavia il caso di domandarsi come il detentore sia venuto nella disponibilità della cosa? Giova infatti osservare che l'acquisto dal terzo scopritore ben potrebbe configurarsi in chiave di ricettazione, essendo altresì agevole, in difetto di indicazioni da parte del detentore, presumere che costui abbia in precedenza reperito autonomamente la res.

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