Cassazione Civile Sezione II n.12649/2001. La revoca implicita del negozio testamentario.

L'art. 682 cod. civ., secondo il quale il testamento posteriore quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili, fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, sì da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une, per effetto delle altre, solo previo riscontro, caso per caso, di una sicura inconciliabilità e da consentire, inoltre, di ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente, esclusivamente ove sia positivamente accertata la non configurabilità di una sopravvivenza del suo contenuto superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta incompatibilità.

Commento

La revoca implicita del negozio testamentario richiede una valutazione di grande prudenza, stante l'irripetibilità dell'atto di ultima volontà e la conseguente esigenza di attribuire la massima efficacia alla volontà del testatore. Ne segue che soltanto ove si palesi con sicurezza una assoluta inconciliabilità delle disposizioni successive rispetto a quelle precedenti è dato di poter concludere nel senso della inoperatività di queste ultime.

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