Cassazione Civile Sez. V 7408/2001: Condanna al pagamento degli interessi anatocistici

Il contribuente può conseguire, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1283 cod.civ., la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

Commento

Quando sussistono i requisiti di cui all'art.1283 cod.civ. (nel caso di specie si tratterà della domanda giudiziale relativa al pagamento di un debito liquido) è possibile che anche l'Amministrazione sia condannata alla corresponsione in favore del contribuente degli interessi anatocistici in relazione al credito IVA che quest'ultimo vanta nei confronti della prima.

Aggiungi un commento