Cassazione Civile Sez. V 5981/2001: Contenuto meramente obbligatorio per il mandato a vendere

Il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante. Ne consegue che il mancato espletamento dell'incarico prima della morte del mandante stesso è di per sè sufficiente a determinare tanto l'inclusione della "res" nell'attivo devoluto agli eredi, quanto la sua computabilità ai fini del tributo successorio, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza che l'esecuzione del mandato sia stata differita "post mortem" dal "de cuius".

Commento

Soltanto apparentemente banale è la decisione secondo la quale il mandato ad alienare (quand'anche accompagnato dal conferimento di poteri rappresentativi) non sortisce l'effetto di trasferire in capo al mandatario la proprietà del bene da vendere. Viene così respinta l'interpretazione di coloro che avevano fatto leva sull'ipotesi di un trasferimento fiduciario del bene per giustificare i poteri del mandatario (senza rappresentanza) a determinare l'effetto traslativo del diritto in favore del terzo acquirente.

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