Cassazione civile Sez. U. 5556/2002. Contratto a favore di terzi, assicurazione per conto di chi spetta

All' assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall' art.1891 cod. civ., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l' art.1411, terzo comma, cod.civ., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, è da escludere che il primo possa beneficiare dell' indennità ancorchè l' assicurato non abbia profittato dell' assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Nè da tale comportamento dell' assicurato può trarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell' assicurato di avvalersi dell' assicurazione, ma nulla esprime in ordine all' esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall' assicurazione medesima.

Commento

Se anche la fattispecie contrattuale di cui all'art. 1891 cod.civ. si articola sulla falsariga dello schema del contratto a favore del terzo, non risulta ad essa applicabile il III° comma dell'art. 1411 cod.civ.

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