Cassazione Civile Sez. III 985/2002: Risoluzione del contratto di compravendita e risarcimento del danno

In caso di risoluzione del contratto di compravendita, l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento di un bene di cui l'acquirente si sia avvantaggiato nell'intervallo di tempo tra la sua consegna in esecuzione del contratto e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo, se può costituire oggetto di una specifica pretesa del venditore, non può venire in considerazione con riguardo all'entità del risarcimento del danno dovuto dal medesimo - al cui inadempimento sia dovuta la risoluzione contrattuale -, sotto il profilo della "compensatio lucri cum damno", non trattandosi di vantaggio che l'inadempimento abbia procurato, come conseguenza diretta e immediata, all'acquirente danneggiato.

Commento

Viene riconfermato, sia pure in negativo nell'ipotesi specifica, il principio, non codificato, della c.d. compensatio lucri cum damno. E' stato infatti negato che il venditore responsabile della risoluzione del contratto per inadempimento possa giovarsi della detrazione dell'ammontare del risarcimento dell'equivalente pecuniario afferente al godimento del bene per il tempo in cui questo sia rimasto nella disponibilità dell'acquirente. Non si tratta infatti di un vantaggio derivante dall'inadempimento come conseguenza immediata e diretta di esso.

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