Cassazione Civile Sez. III 6591/2002. Risarcimento da diffamazione via internet
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, il luogo in cui sorge l'obbligazione coincide con quello in cui si verifica l'evento-lesione del bene giuridico tutelato, soltanto nell'ipotesi di lesione dei diritti della personalità costituzionalmente garantiti; per i danni patrimoniale e morali, che hanno natura di danni conseguenza, l'obbligazione deve invece considerarsi sorta nel luogo in cui il danno si verifica. In caso di diffamazione via internet, il forum commissi delicti non può esser identificato con quello in cui si trova il server sul quale sono caricate le pagine diffamatorie, bensì va individuato nel luogo in cui i danni patrimoniali e morali si verificano, e cioè nel luogo del domicilio del soggetto danneggiato, ove prima e più che altrove si sostanzia l'impoverimento e il danno morale.