Cassazione Civile Sez. III 5966/01: Mutuo di scopo e risoluzione consensuale del contratto di compravendita

Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuo è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuato in sostanza beneficia. Infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere. In tal caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perchè non consegue la proprietà del bene, per il cui pagamento il mutuo gli viene risultante dal collegameto negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, deve restituirla.

Commento

La rilevanza del collegamento negoziale tra mutuo di scopo e vendita alla quale il primo è funzionalmente avvinto possiede una forza specialmente intensa. E' stato così deciso che la risoluzione della vendita legittima la condotta del mutuante intesa ad ottenere la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del bene direttamente al venditore.

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