Cassazione Civile Sez. III 3500/2002: Prelazione agraria e nome del promissario acquirente
La denuntiatio prevista ai fini della prelazione agraria, deve contenere, quale requisito essenziale, il nome del promissario acquirente, e ciò per consentire al coltivatore di valutare il proprio interesse all'esercizio del diritto di prelazione, anche con riferimento al nuovo titolare del rapporto di affitto.