Cassazione Civile Sez. III 3500/2002: Prelazione agraria e nome del promissario acquirente

La denuntiatio prevista ai fini della prelazione agraria, deve contenere, quale requisito essenziale, il nome del promissario acquirente, e ciò per consentire al coltivatore di valutare il proprio interesse all'esercizio del diritto di prelazione, anche con riferimento al nuovo titolare del rapporto di affitto.

Commento

Viene ribadito il principio in forza del quale, allo scopo di rendere possibile l'esercizio della prelazione in favore dell'affittuario di fondo rustico, il proprietario del medesimo deve comunicare al primo non soltanto il prezzo e le altre condizioni della vendita, ma anche il nominativo del soggetto promissario acquirente

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