Cassazione Civile Sez. III 13691/2001: Art. 1805 cod.civ. applicabile anche al deterioramento della cosa

L'art.1805, secondo comma, cod.civ.- a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per uso diverso, o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito - benchè faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa.

Commento

La prova della causa alternativa ipotetica di cui all'art. 1221 cod.civ., principio generale in materia di inadempimento delle obbligazioni, vale anche in tema di comodato. Ciò non solamente per l'ipotesi del perimento del bene ma, come deciso dalla S.C., anche per il caso non espressamente previsto del deterioramento.

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