Cassazione Civile Sez. III 108/2002: Art. 57 legge notarile e dichiarazione del muto o sordomuto
In base all'art. 57 della legge notarile, la dichiarazione da parte del muto o del sordomuto di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà deve essere apposta tra la fine dell'atto e le sottoscrizioni, con la conseguenza che non corrisponde la modello normativamente prescritto l'atto pubblico nel quale la prescritta dichiarazione sia apposta dopo la sottoscrizione dell'altra parte; in tal caso, il notaio incorre in responsabilità disciplinare ai sensi dell'articolo 138 della legge citata.