Cassazione Civile Sez. III 108/2002: Art. 57 legge notarile e dichiarazione del muto o sordomuto

In base all'art. 57 della legge notarile, la dichiarazione da parte del muto o del sordomuto di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà deve essere apposta tra la fine dell'atto e le sottoscrizioni, con la conseguenza che non corrisponde la modello normativamente prescritto l'atto pubblico nel quale la prescritta dichiarazione sia apposta dopo la sottoscrizione dell'altra parte; in tal caso, il notaio incorre in responsabilità disciplinare ai sensi dell'articolo 138 della legge citata.

Commento

A parere della S.C. la ratio dell'art.57 l.n. è quella di permettere a tutti i partecipanti all'atto di rendersi conto dell'intero contenuto dell'atto pubblico, in esso compresa la parte che deve necessariamente redigere il soggetto minorato (vale a dire la dichiarazione di aver letto l'atto e di ritenerlo conforme alla propria volontà). Tale finalità sarebbe evidentemente frustrata qualora l'apposizione della detta dichiarazione di pugno del sordomuto fosse intervenuta soltanto in esito (e non prima) delle sottoscrizioni delle altre parti. In antitesi a questa impostazione l'opinione secondo la quale, essendo del tutto indifferente l'ordine delle sottoscrizioni, tale dichiarazione potrebbe essere apposta anche dopo le sottoscrizioni degli altri contraenti.

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