Cassazione Civile Sez. II 7724/2000: Associazioni non riconosciute e opponibilità ai terzi dei limiti ai poteri rappresentativi

L'art. 19 cod.civ. - norma da considerarsi eccezionale - il quale non consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che l'eccesso di potere rappresentativo dell'organo dell'associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l'esercizio di detto potere in base allo statuto dell'ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all'ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell'altro contraente.

Commento

L'inopponibilità all'associazione non riconosciuta dell'attività negoziale posta in essere dal soggetto che si manifesti come abilitato ad esternare la volontà dell'ente, deve rendere i terzi guardinghi nell'attività negoziale. L'esigenza di costoro di poter consultare idonea documentazione onde verificare l'esistenza del nesso di immedesimazione organica e l'eventuale adozione di preventive deliberazioni di organi interni dell'ente, si scontra con l'assenza di strumenti legali intesi a dare pubblicità a detti elementi.

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