Cassazione Civile Sez. II 642/2000: La donazione mista: donazione indiretta

Il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta attuata attraverso l'utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato.

Commento

Si discute se nel negotium mixtum cum donatione sia ravvisabile una donazione indiretta ovvero un contratto misto, nel quale convivano onerosità e gratuità. La pronunzia in esame sposa la prima tra le due impostazioni teoriche. In omaggio a questa scelta le norme che disciplinano l’atto non saranno quella della donazione, bensì quelle propria del tipo negoziale adoperato, in esse comprese le regole formali.

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