Cassazione Civile Sez. II 6323/00: Revoca della proposta di contratto quale atto unilaterale recettizio

In tema di conclusione del contratto, per il combinato disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 cod.civ. la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l'arrivo all'indirizzo del proponente dell'accettazione della controparte.

Commento

Notevole è la qualificazione della revoca della proposta contrattuale in chiave di atto recettizio, in contrasto con la prevalente opinione. Ne deriverebbe, contrariamente a quanto si reputa comunemente, la necessità che la revoca della proposta pervenga all'accettante prima del momento in cui il al proponente sia giunta l'accettazione (atto prenegoziale la cui recettizietà non è in discussione).

Aggiungi un commento