Cassazione Civile Sez. II 5894/2001: Beni demaniali e continuità delle trascrizioni

La nullità dell'atto di trasferimento di un bene immobile, derivante dall'incommerciabilità del bene medesimo perchè demaniale, preclude l'applicabilità del principio della sequenza delle trascrizioni sancito dalla disposizione contenuta nell'articolo 2644 cod.civ..

Commento

Il criterio di risoluzione del conflitto tra più aventi causa da un medesimo soggetto in relazione all'acquisto di diritti reali immobiliari, in base al quale viene sancita la prevalenza di colui che esegue in via prioritaria la trascrizione del proprio titolo (art.2644 cod.civ.) postula con tutta evidenza la validità del medesimo. La detta regola non è evidentemente invocabile allo scopo di fondare l'acquisizione di un bene demaniale, come tale non validamente deducibile in una vendita, se non previa assunzione di idoneo provvedimento di sdemanializzazione

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