Cassazione Civile Sez. II 4539/2002. Incapacità naturale e prova dello stato patologico del soggetto

Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stessi parti o le altre. L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Commento

Lo stato di incapacità naturale che conduce all'annullamento dell'atto negoziale ai sensi dell'art.428 cod.civ. può consistere anche in una situazione nella quale, pur non essendo completamente venute meno le capacità di intendere o di volere, tali facoltà risultino essere seriamente pregiudicate da precludere una compiuta valutazione delle condizioni contrattuali.

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