Cassazione Civile Sez. II 4329/2000: I diritti di uso e abitazione in favore del coniuge non si aggiungono alla quota intestata

In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art.540 comma secondo cod.civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano ( quindi, il loro valore capitale ) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod.civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli art. 540 comma primo, 542 e 543 comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari).
L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l'acquisto ipso iure, ai sensi dell'art.649 comma primo cod.civ., senza dover ricorrere all'azione di riduzione. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non vi è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 cod.civ. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

Commento

Notevole la portata sistematica della pronunzia. Dopo avere stabilito che il diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che vi si trovano, avente natura di legato ex lege, integra la quota di riserva che la legge intende comunque assicurare al coniuge, ne trae le necessarie conseguenze. Il relativo peso viene dunque imputato in primo luogo alla disponibile, indi alla porzione legittima facente capo al coniuge e, infine, a quella spettante agli altri eventuali legittimari (i figli, gli ascendenti). Notevoli le conseguenze con riferimento all'ambientazione dei detti prelegati non già in relazione alla normativa in tema di porzione legittima, bensì in materia di successione ab intestato: in quest'ultima sede infatti il contenuto attivo dei detti diritti viene ad integrare la quota ex lege spettante al coniuge (vale a dire non si aggiunge ad essa). Ciò salvo, in ogni caso, il modo di disporre dell'art.553 cod.civ., in forza del quale si avrebbe un automatico adeguamento alle disposizioni afferenti alla legittima.

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