Cassazione Civile Sez. II 3565/2002: Applicabilità analogica dell'art. 1482 cod.civ. al contratto preliminare di vendita

La norma contenuta nell'articolo 1482 cod.civ. (applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita), secondo cui se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro dà facoltà al promissario acquirente di ottenere la liberazione dei pesi gravanti sul bene, non preclude, in alternativa, la possibilità di agire per la risoluzione del contratto se ricorrono gli estremi del grave inadempimento (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici del merito che avevano statuito la legittimità dell'azione di risoluzione intentata dal promissario acquirente nei confronti del promissario venditore il quale aveva dichiarato che il bene promesso era gravato da ipoteca, ma libero da altri pesi, mentre era risultato che l'immobile era sottoposto ad esecuzione con pignoramento trascritto in data anteriore al preliminare).

Commento

La situazione che consente di attivare la speciale tutela dell'acquirente afferente alla garanzia per evizione (limitativa) viene dichiarata compatibile con il rimedio, tipico delle anomalie funzionali del sinallagma contrattuale, della risoluzione per inadempimento, ogniqualvolta ne sussistano i relativi presupposti. Non irrilevante anche l'ulteriore statuizione della S.C. che ha reputato applicabile il rimedio di cui all'art. 1482 cod.civ. anche al contratto preliminare di vendita.

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