Cassazione Civile Sez. II 1959/2001: Ipotesi di condominio parziale

Nel caso in cui vi sia stata sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore, al risarcimento del danno che un terzo abbia subito per carente manutenzione di un bene che si assume comune soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o appartamenti siti nell'edificio (condominio parziale), non è preclusa al singolo condomino l'azione diretta all'accertamento in suo favore delle condizioni di cui all'articolo 1123, commi 2 e 3, del cod.civ., ai fini dell'applicazione del criterio ivi previsto per la ripartizione degli oneri derivanti dalla sentenza di condanna del condominio.

Commento

La Cassazione, sulla scorta del modo di disporre dell'art.1123 cod.civ., viene in concreto ad elaborare una nozione di "condominio parziale" destinata a riflettersi anche in tema di risarcimento danni scaturenti da illecito extracontrattuale.

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