Cassazione Civile Sez. II 171/2002: Risoluzione del preliminare e legittimazione attiva comproprietario "pro indiviso"

Con riguardo alla domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, sia pure proposta in via riconvenzionale di fronte alla domanda avversaria ex art 2932 cod.civ., deve essere negata la legittimazione attiva del comproprietario "pro indiviso" dell'immobile promesso in vendita ove risulti l'espressa volontà contraria di altri comproprietari promittenti venditori o aventi causa dagli stessi, sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza richiesta per atti del genere, non venga composto in sede giudiziale a norma dell'art. 1105 cod.civ..

Commento

Quando la parte promittente alienante sia soggettivamente complessa, si pone anzitutto il problema della possibilità di utilizzare il rimedio specifico di cui all'art.2932 cod.civ.. Nel caso in esame il problema si presenta invertito nei termini. E' stata infatti negata la legittimazione attiva di uno dei comproprietari del bene promesso in vendita in ordine alla domanda, proposta in via riconvenzionale, di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente.
Il problema non è, come capita usualmente, quello di verificare le sorti dell'atto di disposizione della cosa comune posto in essere dal singolo contitolare. Il nodo è costituito dalla condotta processuale dissonante del singolo partecipe alla comunione il quale assume in via riconvenzionale l'iniziativa di domandare la risoluzione del contratto. Indipendentemente dalla soluzione giudiziaria del conflitto tra comunisti, appare comunque praticabile una eventuale richiesta di risarcimento da parte del contitolare del bene al quale sia stata preclusa, in conseguenza dell'opposizione, la possibilità di esperire l'azione.

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