Cassazione Civile Sez. II 15587/2001: Preliminare ed ingiustificato ritardo nella fissazione del termine per il definitivo

In tema di contratto preliminare, qualora le parti abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine relativo alla stipulazione del contratto definitivo, e quest'ultima ritardi ingiustificatamente l'esercizio di tale facoltà l'altra parte, adempiute le obbligazioni poste a suo carico, può tanto rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine, ex art. 1183 cod.civ., quanto proporre direttamente domanda di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 stesso codice (domanda nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di detto termine), con la conseguenza che, trascurato l'esercizio di tali alternative facoltà e protrattasi l'inerzia per l'ordinario termine prescrizionale, il suo diritto alla stipula del contratto definitivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

Commento

Il diritto alla stipulazione del contratto definitivo che sorge per effetto del contratto preliminare si estingue per prescrizione nel termine ordinario decennale. Il nodo è costituito dall'individuazione del dies a quo di decorrenza di detto termine, che dovrà individuarsi nel caso di specie nel momento in cui sarebbe stato possibile per la parte rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine ex art. 1183 cod.civ. onde perfezionare il contratto definitivo ovvero per esercitare direttamente l'azione ex art. 2932 cod.civ..

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