Cassazione Civile Sez. II 15480/2001: Annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore e prova

L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

Commento

Ai fini dell'annullamento dell'atto di ultima volontà occorre dar conto della causa di assoluta minorazione della capacità di intendere o di volere del testatore. Ciò non basta ancora: tale situazione (non importa se permanente o anche semplicemente transitoria) deve sussistere nel momento in cui è stato confezionato l'atto di ultima volontà. Chiaro è il tenore letterale dell'art.591 cod.civ. che al riguardo si distingue dal previgente art. 763 codice civile 1865 (che faceva un generico richiamo al "tempo dell'atto").

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