Cassazione Civile Sez. II 15396/2000: Il pagamento con assegno bancario non libera il debitore dall'obbligazione
Se il contratto ha per oggetto un'obbligazione pecuniaria e il debitore, in luogo del pagamento in denaro, abbia rilasciato al creditore un assegno bancario emesso in suo favore, l'eventuale consenso del creditore - desumibile dall'avere accettato un mezzo e un luogo di pagamento diversi da quelli dovuti per legge - non è idoneo a liberare il debitore dall'obbligazione di pagamento prevista originariamente dal contratto poichè questa, in base alla regola dettata in via genrale dal comma 1 dell'articolo 1197 del cod.civ., si estingue quando il creditore abbia effettivamente riscosso la somma portata dal titolo.