Cassazione Civile Sez. II 14865/2000: Doveri di correttezza e buona fede estesi alle obbligazioni collaterali del venditore

Nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza - di cui agli artt. 1337, 1338, 1374, 1375, e 1175 cod.civ. - si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, di collaborazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e, quindi, nel tenere conto delle motivazioni della controparte all'acquisto. Detti doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento della conclusione del contratto, rispondendo anche della negligenza dei propri agenti al riguardo, ed, in secondo luogo, che, nel caso la necessaria specificazione fosse stata omessa, ne faccia richiesta all'acquirente prima di provvedere alla propria prestazione, astenendosi dal consegnare beni di una specie qualunque fra quelli appartenenti al genus prodotto o commerciato, diversamente rendendosi inadempiente alle indicate obbligazioni accessorie, che si pongono come precondizioni dell'obbligazione principale, e già solo per questo legittimando l'eccezione ex art. 1460 cod.civ..

Commento

Sempre più rilevanti le conseguenze che si fanno scaturire dalle clausole generali di cui agli artt.1375, 1175, 1337 cod.civ.. I doveri di correttezza e di buona fede dai quali si fanno derivare le c.d. obbligazioni collaterali di informazione e di protezione possono imporre infatti anche al venditore di una cosa generica di adoperarsi al fine di individuare correttamente l'oggetto della fornitura, diversamente potendo essere considerato inadempiente, rendendo legittima la reazione del compratore che si fosse rifiutato di pagare la merce inadatta ai sensi dell'art. 1460 cod.civ. (inadimplenti non est adimplendum). In realtà è nella fattispecie del tutto discutibile la qualifica delle cose oggetto della vendita come appartenenti ad un genere. Tale qualificazione, in antitesi rispetto alla specificità della cosa oggetto del contratto, è funzionale alla soluzione di una serie di problemi (individuazione del tempo del trasferimento del diritto, configurabilità dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, etc.) assolutamente estranei a quello in considerazione. Il nodo appariva piuttosto essere quello della corretta identificazione delle cose oggetto della vendita. Caratteristiche diverse rispetto a quelle utili inducono infatti ad una configurazione del problema in chiave di aliud pro alio.

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