Cassazione Civile Sez. II 1296/2000: Tutela del promissario acquirente e vizi del bene promesso in vendita

In tema di contratto preliminare, il riconoscimento dell'esperibilità, da parte del promissario acquirente, in presenza di vizi e di difformità del bene promesso in vendita, dell'azione "quanti minoris", contestualmente e cumulativamente all'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, comporta l'applicazione integrale della disciplina dettata dal codice civile per la garanzia per i vizi della cosa venduta, con conseguente esclusione della possibilità di chiedere, in alternativa alla riduzione del prezzo, l'eliminazione dei vizi, che è rimedio estraneo alla garanzia per i vizi e in nessun modo congeniale alla natura e alla struttura della compravendita e del corrispondente contratto preliminare.

Commento

La pronunzia si manifesta favorevolmente in relazione alla possibilità per il promissario acquirente di esercitare in via contestuale e cumulativa con l'azione ex art.2932 cod.civ. l'actio quanti minoris per gli eventuali vizi di cui sia affetto il bene.
Ciò tuttavia determina il richiamo dell'intera normativa dettata dal codice civile in tema di garanzia per i vizi, con la conseguenza che diviene impossibile l'introduzione, in alternativa rispetto alla predetta azione intesa alla riduzione del prezzo, di una domanda intesa specificamente all'eliminazione dei vizi.

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