Cassazione Civile Sez. II 11922/2000: Associazione tra professionisti: il mandato ad un singolo professionista non si presume a favore di tutto lo studio

Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente a uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.

Commento

L'esistenza di un'associazione professionale tra singoli professionisti non determina una mutazione qualitativa del mandato (che in ipotesi dovrebbe essere qualificato come congiuntivo) conferito dal cliente al singolo professionista, in virtù dello specifico rapporto fiduciario intercorrente con quest'ultimo.

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