Cassazione Civile Sez. I 9321/2000: Apertura di credito: nonostante giusta causa la banca non può recedere arbitrariamente

Il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale non deve essere esercitato con modalità del tutto impreviste e arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca e all'assoluta normalità commerciale di rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate.

Commento

Indipendentemente dalla ricorrenza di una giusta causa che legittimi il recesso non è consentito alla banca porre fine al rapporto in modo arbitrario e repentino. Particolarmente delicato è il raccordo tra il principio enunciato e la norma di cui all'art. 1186 cod.civ., relativamente alla decadenza dal beneficio del termine.

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